La Cassa Edile è un ente bilaterale ovvero un ente gestito pariteticamente tra organizzazioni sindacali e rappresentanti di imprese del settore edile nazionale. In particolare la Cassa Edile è un ente di assistenza dei lavoratori e delle imprese e le sue funzioni sono stabilite dal contratto nazionale dei lavoratori edili. Tra le sue funzioni c’è anche l’assistenza sanitaria unitamente all’assistenza non sanitaria (welfare)
Ove occorra si riporta stralcio dello Statuto:
Ai sensi dell’art.36 e seguenti del Codice Civile, tra ANCE BRINDISI aderente all’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e la Feneal-UIL, la Filca-CISL e la Fillea-CGIL della provincia di Brindisi aderenti rispettivamente alle Federazioni nazionali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil,è costituita la Cassa Edile della Provincia di Brindisi per gli scopi e i compiti fissati nel presente Statuto.
La Cassa Edile è lo strumento per l’attuazione, nella provincia di Brindisi e per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti e accordi collettivi stipulati tra l’ANCE e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL), nonché tra l’Associazione ANCE Brindisi e la Feneal-UIL, Filca-CISL e la Fillea-CGIL della provincia di Brindisi.
La Cassa Edile è altresì lo strumento per l’attuazione, nella Provincia di Brindisi e per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le medesime Federazioni nazionali dei lavoratori, nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e successive integrazioni e modificazioni.
La Cassa Edile è parte del sistema paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (di seguito denominata CNCE).
Tale sistema è espressione dell’autonomia collettiva ed è basato sul principio di bilateralità e pariteticità.
Le norme di costituzione e statutarie della Cassa Edile sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle partidi cui al punto 1 del presente articolo e, nell’ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali.