Bonus pubblicità 2020: credito 50%, senza valore incrementale e scadenza 30 settembre queste le modifiche previste dal Decreto Rilancio.
A seguito dell’emergenza COVID-19 il Governo Italiano, nell’ambito delle iniziative a sostegno dell’editoria, ha apportato alcune modifiche alla fruizione del bonus pubblicità per il solo anno 2020, prima con decreto legge 16 marzo 2020 “Cura Italia” e poi con il decreto legge 13 maggio 2020 “Decreto Rilancio“.
COS’È IL BONUS PUBBLICITÀ
Il bonus pubblicità, l’agevolazione Statale erogata sotto forma di credito d’imposta da utilizzarsi in compensazione F24, mira a incentivare gli investimenti pubblicitari su giornali (digitali e cartacei), televisione e radio con lo scopo di accrescerne le entrate.
Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità, come ad esempio quelle che riguardano la realizzazione grafica pubblicitaria, la pubblicità sui social media o quella attraverso banner pubblicitari su portali online, i volantini cartacei periodici, la cartellonistica, ecc.
Possono usufruire del bonus pubblicità:
- le imprese;
- i lavoratori autonomi;
- gli enti non commerciali.
BONUS PUBBLICITÀ: QUALI SONO LE NOVITÀ DEL DL “DECRETO RILANCIO”
Con il DL “Decreto Rilancio” del 13 maggio 2020 aumenta il valore del bonus pubblicità che verrà concesso nella misura unica del 50% (rispetto al 30% previsto dal “Cura Italia”) del valore di tutti gli investimenti effettuati (e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali), nel limite massimo di spesa di 60 milioni di euro stabilito ai sensi del comma 3 dell’articolo 57-bis e le nuove domande potranno essere presentate tra il 1° ed il 30 settembre 2020.
Restano valide le domande già presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020.
Di seguito è riportato l‘articolo 188 del “Decreto Rilancio” che fa riferimento alle modifiche:
«ALL’ARTICOLO 57-BIS DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017 N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017 N. 96, COME MODIFICATO DALL’ARTICOLO 98 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27, IL COMMA 1-TER È SOSTITUITO DAL SEGUENTE: “1-TER. LIMITATAMENTE ALL’ANNO 2020, IL CREDITO D’IMPOSTA DI CUI AL COMMA 1 È CONCESSO, AI MEDESIMI SOGGETTI IVI CONTEMPLATI, NELLA MISURA UNICA DEL 50 PER CENTO DEL VALORE DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI, E IN OGNI CASO NEI LIMITI DEI REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA RICHIAMATI AL COMMA 1, ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI 60 MILIONI DI EURO, CHE COSTITUISCE TETTO DI SPESA. IL BENEFICIO È CONCESSO NEL LIMITE DI 40 MILIONI DI EURO PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI EFFETTUATI SUI GIORNALI QUOTIDIANI E PERIODICI, ANCHE ONLINE, E NEL LIMITE DI 20 MILIONI DI EURO PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI EFFETTUATI SULLE EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI, (MISE: E NAZIONALI) ANALOGICHE O DIGITALI. ALLA COPERTURA DEL RELATIVO ONERE FINANZIARIO SI PROVVEDE MEDIANTE CORRISPONDENTE RIDUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL PLURALISMO E L’ INNOVAZIONE DELL’INFORMAZIONE, DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 2016, N. 198. LA PREDETTA RIDUZIONE DEL FONDO È DA IMPUTARE PER 40 MILIONI DI EURO SULLA QUOTA SPETTANTE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E PER 20 MILIONI DI EURO ALLA QUOTA SPETTANTE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA SI APPLICANO, PER I PROFILI NON DEROGATI DALLA PRESENTE DISPOSIZIONE, LE NORME RECATE DAL REGOLAMENTO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 MAGGIO 2018, N. 90. PER L’ANNO 2020, LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DI CUI ALL’ARTICOLO 5, COMMA 1, DEL PREDETTO DECRETO È PRESENTATA NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° ED IL 30 SETTEMBRE DEL MEDESIMO ANNO, CON LE MODALITÀ STABILITE NELLO STESSO ARTICOLO 5. LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE TRASMESSE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° ED IL 31 MARZO 2020 RESTANO COMUNQUE VALIDE. PER LE FINALITÀ DI CUI AL PRESENTE COMMA, IL FONDO PER IL PLURALISMO E L’INNOVAZIONE DELL’INFORMAZIONE, DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 2016, N. 198, È INCREMENTATO NELLA MISURA DI 32,5 MILIONI DI EURO PER L’ANNO 2020″.»
COSA PREVEDE LA NORMATIVA ORDINARIA?
Con le modifiche che erano state apportate a giugno 2019 con il D.L. 28 giugno 2019 n. 59, il bonus pubblicità prevedeva un credito d’imposta pari al 75% della spesa incrementale sostenuta (con un differenziale minimo dell’1% rispetto all’annualità precedente) in campagne pubblicitarie effettuate sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
BONUS PUBBLICITÀ: QUALI ERANO LE MODIFICHE DEL DL “CURA ITALIA”
Con le modifiche apportate a marzo 2020 con il DL “Cura Italia” il bonus pubblicità verrà concesso nella misura unica del 30% del valore di tutti gli investimenti effettuati (e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali), nel limite massimo di spesa di 27,5 milioni di euro stabilito ai sensi del comma 3 dell’articolo 57-bis e le nuove domande potranno essere presentate tra il 1° ed il 30 settembre 2020.
Restano valide le domande già presentate tra il 1° ed il 31 marzo 2020.
Di seguito è riportato l‘articolo 98 del decreto che fa riferimento alle modifiche:
«ALL’ARTICOLO 57-BIS DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017 N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017 N. 96, DOPO IL COMMA 1-BIS, È INSERITO IL SEGUENTE: “1-TER. LIMITATAMENTE ALL’ANNO 2020, IL CREDITO D’IMPOSTA DI CUI AL COMMA 1 È CONCESSO, ALLE STESSE CONDIZIONI E AI MEDESIMI SOGGETTI IVI CONTEMPLATI, NELLA MISURA UNICA DEL 30 PER CENTO DEL VALORE DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI, NEL LIMITE MASSIMO DI SPESA STABILITO AI SENSI DEL COMMA 3 E IN OGNI CASO NEI LIMITI DEI REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA RICHIAMATI AL COMMA 1. AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA SI APPLICANO, PER I PROFILI NON DEROGATI DALLA PRESENTE DISPOSIZIONE, PER QUANTO COMPATIBILI, LE NORME RECATE DAL REGOLAMENTO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 MAGGIO 2018, N. 90. PER L’ANNO 2020, LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DI CUI ALL’ARTICOLO 5, COMMA 1, DEL PREDETTO DECRETO È PRESENTATA NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° ED IL 30 SETTEMBRE DEL MEDESIMO ANNO, CON LE MODALITÀ STABILITE NELLO STESSO ARTICOLO 5. LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE TRASMESSE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° ED IL 31 MARZO 2020 RESTANO COMUNQUE VALIDE.»
FONTE ARTICOLO: https://www.insidemarketing.it/bonus-pubblicita-2020-decreto-rilancio/